Art. 11

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

In vigore dal 1 dic 2025
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31 1.   La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare. 2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti: a) non può essere catturato né detenuto alcun salmone oltre a un esemplare al giorno di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa; b) dopo avere catturato e trattenuto il primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno; c) tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi. 3.   Sempre in deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata a nord della latitudine 59o 30' N dal 1o maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose adottate in conformità degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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