Art. 40

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV. 2.   Gli organismi notificati svolgono le attività di valutazione della conformità previste dal presente regolamento in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Essi svolgono le loro attività conformemente al presente regolamento tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nello svolgimento delle loro attività, gli organismi notificati rispettano il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente regolamento. 3.   L'organismo notificato, qualora riscontri che il giocattolo non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza, i requisiti delle norme armonizzate corrispondenti, se tali norme sono applicate, o i requisiti delle specifiche comuni corrispondenti di cui all', se tali specifiche sono applicate, chiede al fabbricante di adottare le misure correttive del caso e non rilascia un certificato di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, punto 6. 4.   L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, riscontri che un giocattolo non è più conforme, chiede al fabbricante di adottare le misure correttive del caso e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo. 5.   Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo, a seconda dei casi. 6.   L'organismo notificato, qualora sia informato da un'autorità di vigilanza del mercato che un giocattolo per il quale ha rilasciato un certificato di esame UE del tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, ritira il certificato di esame UE del tipo relativo a tale giocattolo.
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Obblighi operativi degli organismi notificati (Art. 40 Regolamento (UE) 2025/2509) — Testo vigente | Portale Normativo