Art. 7
Piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche
In vigore dal 26 nov 2025
Piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche
1. L’ECHA gestisce e mantiene l’IPCHEM contenente dati di occorrenza sulle sostanze chimiche in diversi ambienti, tra cui acqua, suolo, aria interna, aria esterna, biota, alimenti e mangimi, esseri umani e prodotti, nell’ambito della piattaforma comune di dati.
2. Entro il 2 gennaio 2029 la Commissione trasferisce all’ECHA i dati sulle sostanze chimiche contenuti nell’IPCHEM affinché siano integrati nella piattaforma comune di dati.
3. Entro il 2 gennaio 2029 la Commissione trasferisce i dati sulle sostanze chimiche contenuti nell’IPCHEM all’ECHA, all’AEA o all’EFSA affinché siano ospitati conformemente al mandato della rispettiva Agenzia e all’.
4. Dopo il completamento del trasferimento di cui al paragrafo 3, se la Commissione o una delle Agenzie ospita o detiene dati di occorrenza sulle sostanze chimiche e dati sulle sostanze chimiche correlati, li mette a disposizione dell’ECHA senza ritardo affinché siano integrati nell’IPCHEM.
5. La Commissione e le Agenzie cooperano a livello tecnico con l’ECHA per consentire l’integrazione e la pubblicazione dei dati di occorrenza sulle sostanze chimiche e dei dati sulle sostanze chimiche correlati che ospitano o detengono sulla piattaforma comune di dati.
6. L’ECHA garantisce che i dati contenuti nell’IPCHEM siano leggibili meccanicamente e scaricabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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