Art. 22

Sistema di allarme rapido e intervento per i rischi chimici emergenti

In vigore dal 26 nov 2025
Sistema di allarme rapido e intervento per i rischi chimici emergenti 1.   Entro il 2 gennaio 2027 l’AEA istituisce e gestisce un sistema di allarme rapido a livello di Unione per i rischi chimici emergenti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’AEA raccoglie dati sui segnali di allarme rapido, che comprendono almeno i segnali provenienti da: a) la rete di scambio dei rischi emergenti dell’EFSA; b) i sistemi nazionali di allarme rapido; c) i dati in possesso dell’AEA, compresi i dati di biomonitoraggio umano, e i dati del quadro di indicatori di cui all’; d) le ricerche bibliografiche mirate effettuate dall’AEA; e) i dati messi a disposizione dall’ECHA, dall’EFSA, dall’EU-OSHA e dall’EMA conformemente al paragrafo 3; f) le serie di dati pertinenti del catalogo UE delle serie di dati istituito a norma dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2025/327; g) le informazioni pertinenti risultanti dall’attuazione del diritto dell’Unione. I segnali di allarme rapido raccolti dall’AEA a norma del primo comma possono basarsi sull’individuazione positiva di un rischio emergente o su un’incertezza nei dati che determina la potenziale individuazione positiva di un rischio emergente. 3.   L’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA e l’EMA individuano e raccolgono i dati pertinenti disponibili sui segnali di allarme rapido provenienti dai settori che rientrano nei rispettivi mandati e li forniscono all’AEA, inclusi i dati ottenuti a norma del presente regolamento. 4.   L’AEA redige una relazione annuale che raccoglie e analizza i dati sui segnali di allarme rapido raccolti a norma dei paragrafi 2 e 3. La prima relazione è preparata entro il 2 luglio 2027. L’AEA presenta tale relazione alle autorità. Entro nove mesi dalla presentazione di ciascuna relazione annuale, le autorità prendono in considerazione la possibilità di adottare le opportune misure normative, strategiche o di esecuzione e forniscono una giustificazione qualora decidano di non procedere ad alcun intervento. 5.   L’AEA mette a disposizione dell’ECHA tutti i dati sui segnali di allarme rapido che detiene o ospita, nonché la relazione di cui al paragrafo 4, affinché siano integrati nella piattaforma comune di dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo