Art. 20

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 nov 2025
Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto. 2.   Qualora la Commissione sollevi gravi preoccupazioni in merito a una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione su questioni relative al regolamento delegato (UE) 2019/715, allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, il consiglio di amministrazione rinvia l’adozione della decisione interessata. Entro 15 giorni da quando la Commissione ha sollevato gravi preoccupazioni in merito a una proposta di decisione presentata al consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione riesamina e adotta tale decisione, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o a maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti degli Stati membri. 3.   Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. 4.   In assenza di un membro del consiglio di amministrazione, il suo supplente può esercitarne il diritto di voto. 5.   Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, comprese le condizioni in cui un membro del consiglio di amministrazione può agire per conto di un altro.
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Modalità di voto del consiglio di amministrazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/2434) — Testo vigente | Portale Normativo