Art. 12

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

In vigore dal 26 nov 2025
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera 1.   L’Agenzia, in collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), e l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ciascuna nell’ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell’Unione e, ove opportuno, a livello internazionale: a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri; b) fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione all’avanguardia, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma; c) potenziando le capacità mediante l’elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale; d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo; e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2.   Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione di cui all’, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia, Frontex e l’EFCA sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di amministrazione di Frontex e dal consiglio di amministrazione dell’EFCA. 3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l’Agenzia, con Frontex e con l’EFCA, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione. 4.   I compiti di cui al presente articolo non pregiudicano i compiti dell’Agenzia di cui agli articoli da 4 a 11 o i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.
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