Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;
2)
«oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
3)
«compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati e la registrazione, il mantenimento e la modifica delle dichiarazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 (e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento);
4)
«servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci o di consulenza tecnica;
5)
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia;
6)
«ciclo di fatturazione»: periodo di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza, che ha inizio:
a)
per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
b)
per i diritti di autorizzazione di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di ricezione della domanda;
c)
per i diritti di monitoraggio di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di rilascio del certificato;
d)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato;
e)
per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di ricezione della domanda;
f)
per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di rilascio del certificato;
g)
per i diritti di preparazione del trasferimento di cui all’allegato, parte I, tabelle 16 A, 17 A, 19 A e 20 A, alla data di rilascio del certificato;
h)
per gli oneri di rilascio di cui all’allegato, parte I, tabella 23, alla data di ricezione della domanda;
i)
per gli oneri di rinnovo di cui all’allegato, parte I, tabella 23, il 1o febbraio successivo al rilascio del certificato;
j)
per gli oneri di sottoscrizione di cui all’allegato, parte I, tabella 24, alla data in cui è concesso l’accesso alla piattaforma;
k)
per le domande soggette all’avvio differito di cui all’, paragrafo 4, alla data in cui l’Agenzia avvia lo svolgimento dei compiti associati a tale domanda;
7)
«specifiche di certificazione» o «CS» (certification specifications): specifiche adottate a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia;
8)
«VTOL»: aerogiro o altro aeromobile più pesante dell’aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale;
9)
«HTOL»: aeromobile più pesante dell’aria diverso da «VTOL»;
10)
«VTOL di grandi dimensioni»: aerogiro CS-29 e CS-27 di cat. A;
11)
«VTOL di piccole dimensioni»: aerogiro CS-27 di peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitato a 4 posti, escluso il pilota;
12)
«VTOL di medie dimensioni»: altro aerogiro CS-27;
13)
«VTOL molto leggero»: aerogiro di progettazione semplice con MTOW inferiore a 600 kg, limitato a 2 posti, compreso il pilota, non dotato di motori a turbina e/o a razzo e limitato alle operazioni VFR diurne;
14)
«aerogiro»: aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;
15)
«aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» o «VCA» (VTOL-capable aircraft): aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (vertical take-off and landing - VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio;
16)
«aeromobile ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg»: velivolo con un MMO (Maximum Operating Mach number, numero di Mach massimo in condizioni operative) superiore a 0,6 e/o un’altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi;
17)
«dirigibili piccoli»:
a)
tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;
b)
dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m3;
18)
«dirigibili medi»: dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m3 e 20 000 m3;
19)
«dirigibili grandi»: dirigibili a gas con un volume superiore a 20 000 m3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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