Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione; 2) «oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione; 3) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati e la registrazione, il mantenimento e la modifica delle dichiarazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 (e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento); 4) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci o di consulenza tecnica; 5) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia; 6) «ciclo di fatturazione»: periodo di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza, che ha inizio: a) per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda; b) per i diritti di autorizzazione di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di ricezione della domanda; c) per i diritti di monitoraggio di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, alla data di rilascio del certificato; d) per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato; e) per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di ricezione della domanda; f) per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 A a 22, alla data di rilascio del certificato; g) per i diritti di preparazione del trasferimento di cui all’allegato, parte I, tabelle 16 A, 17 A, 19 A e 20 A, alla data di rilascio del certificato; h) per gli oneri di rilascio di cui all’allegato, parte I, tabella 23, alla data di ricezione della domanda; i) per gli oneri di rinnovo di cui all’allegato, parte I, tabella 23, il 1o febbraio successivo al rilascio del certificato; j) per gli oneri di sottoscrizione di cui all’allegato, parte I, tabella 24, alla data in cui è concesso l’accesso alla piattaforma; k) per le domande soggette all’avvio differito di cui all’, paragrafo 4, alla data in cui l’Agenzia avvia lo svolgimento dei compiti associati a tale domanda; 7) «specifiche di certificazione» o «CS» (certification specifications): specifiche adottate a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia; 8) «VTOL»: aerogiro o altro aeromobile più pesante dell’aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale; 9) «HTOL»: aeromobile più pesante dell’aria diverso da «VTOL»; 10) «VTOL di grandi dimensioni»: aerogiro CS-29 e CS-27 di cat. A; 11) «VTOL di piccole dimensioni»: aerogiro CS-27 di peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitato a 4 posti, escluso il pilota; 12) «VTOL di medie dimensioni»: altro aerogiro CS-27; 13) «VTOL molto leggero»: aerogiro di progettazione semplice con MTOW inferiore a 600 kg, limitato a 2 posti, compreso il pilota, non dotato di motori a turbina e/o a razzo e limitato alle operazioni VFR diurne; 14) «aerogiro»: aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori; 15) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» o «VCA» (VTOL-capable aircraft): aeromobile a motore, più pesante dell’aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l’atterraggio verticale (vertical take-off and landing - VTOL) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l’atterraggio; 16) «aeromobile ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg»: velivolo con un MMO (Maximum Operating Mach number, numero di Mach massimo in condizioni operative) superiore a 0,6 e/o un’altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi; 17) «dirigibili piccoli»: a) tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione; b) dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m3; 18) «dirigibili medi»: dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m3 e 20 000 m3; 19) «dirigibili grandi»: dirigibili a gas con un volume superiore a 20 000 m3.
Storico versioni

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