Art. 18
Disposizioni generali
In vigore dal 21 nov 2025
Disposizioni generali
L’Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall’altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.
A tal fine:
a)
i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
b)
l’Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.
Storico versioni
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