Art. 17

Trattamento dei ricorsi

In vigore dal 21 nov 2025
Trattamento dei ricorsi 1.   Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all’allegato, parte III, del presente regolamento. Un ricorso è ammissibile solo se l’onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all’Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d’affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all’Agenzia unitamente al ricorso. 3.   Gli oneri per il ricorso sono versati in conformità alla procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia. 4.   Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.
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Trattamento dei ricorsi (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/2347) — Testo vigente | Portale Normativo