Art. 24
Valutazione inter pares
In vigore dal 20 nov 2025
Valutazione inter pares
1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares.
2. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce e soddisfa i criteri di valutazione inter pares ed effettua un processo di valutazione inter pares efficace e indipendente al fine di stabilire se l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares:
a)
svolge le attività di accreditamento conformemente al capo II, sezione 1;
b)
soddisfa i requisiti di cui al capo II, sezione 2, e al presente capo.
I criteri della valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza per i valutatori inter pares e i gruppi di valutazione inter pares che siano specifici per il sistema di calcolo e di verifica delle emissioni incorporate istituito dal regolamento (UE) 2023/956.
3. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares pubblica senza indugio l'esito della valutazione inter pares dell'organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente.
4. Se è stato sottoposto con successo a una valutazione inter pares nel settore delle verifiche anteriormente al 1o gennaio 2026, un organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares a decorrere da tale data se può dimostrare la conformità con il presente regolamento.
A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares.
L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares decide se sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione.
L'esenzione è concessa automaticamente agli organismi nazionali di accreditamento che sono già stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
L'esenzione si applica per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di notifica all'organismo nazionale di accreditamento della decisione dell'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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