Art. 7

In vigore dal 18 nov 2025
Durante il periodo di cui all', paragrafo 1, la Commissione riesamina le misure in caso di mutamento delle circostanze, quali l'insufficiente disponibilità di ferro-leghe o aumenti insostenibili dei prezzi per alcuni utilizzatori a valle, e in ogni caso entro un anno dall'entrata in vigore delle misure.
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