Art. 3
In vigore dal 18 nov 2025
Le importazioni dei tipi di prodotto di cui all', paragrafo 1, già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione, non sono soggette alla soglia di prezzo specificata nell'allegato II e possono essere immesse in libera pratica.
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