Art. 6
Doppia tariffazione (dual pricing)
In vigore dal 17 nov 2025
Doppia tariffazione (dual pricing)
1. L’OICVM che attiva la doppia tariffazione utilizza a tal fine uno dei metodi di calcolo seguenti:
a)
calcolo di due valori patrimoniali netti:
i)
un valore patrimoniale netto per le sottoscrizioni, determinato sulla base dei prezzi lettera delle attività detenute dall’OICVM;
ii)
un valore patrimoniale netto per i rimborsi, calcolato sulla base dei prezzi denaro delle attività detenute dall’OICVM;
b)
calcolo di un unico valore patrimoniale netto per gli investitori che sottoscrivono e riscattano.
2. Per entrambi i metodi di calcolo di cui al paragrafo 1, i costi di liquidità per i quali è rettificato il valore patrimoniale netto per quota o azione comprendono la stima dei costi dell’operazione espliciti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento dell’OICVM, in questi costi di liquidità figurano anche i costi dell’operazione impliciti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dagli acquisti o dalle vendite di attività per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile.
Storico versioni
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