Art. 5

Oscillazione del prezzo (swing pricing)

In vigore dal 17 nov 2025
Oscillazione del prezzo (swing pricing) 1.   Il fattore di oscillazione comprende la stima dei costi dell’operazione espliciti di cui all’, paragrafo 3, primo comma. Ove appropriato rispetto alla strategia di investimento dell’OICVM, nel fattore di oscillazione rientrano anche i costi dell’operazione impliciti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, inclusi eventuali impatti significativi sul mercato derivanti dagli acquisti o dalle vendite di attività per far fronte a sottoscrizioni o rimborsi. Detti costi dell’operazione impliciti sono stimati con la massima diligenza possibile. 2.   Il fattore di oscillazione è espresso come percentuale del valore patrimoniale netto delle quote o azioni dell’OICVM. 3.   L’OICVM può applicare il meccanismo di oscillazione del prezzo qualora vi sia una differenza tra gli ordini di rimborso e gli ordini di sottoscrizione («oscillazione piena») o qualora la differenza superi una soglia di attivazione predefinita («oscillazione parziale»). In entrambi i casi: a) se, per una determinata data di negoziazione, si registra una differenza tra gli ordini di rimborso e gli ordini di sottoscrizione che comporta rimborsi netti, il fattore di oscillazione è detratto dal valore patrimoniale netto delle quote o azioni dell’OICVM; b) se, per una determinata data di negoziazione, si registra una differenza tra gli ordini di rimborso e gli ordini di sottoscrizione che comporta sottoscrizioni nette, il fattore di oscillazione è aggiunto al valore patrimoniale netto delle quote o azioni dell’OICVM. 4.   Il meccanismo di oscillazione del prezzo può comprendere fattori di oscillazione diversi corrispondenti a soglie di attivazione diverse.
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