Art. 1

In vigore dal 5 nov 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato: 1) all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);»; 2) l’articolo 20 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Giovani ovini e caprini domestici »; b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»; 3) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età pari o superiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici;».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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