Art. 1
In vigore dal 5 nov 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1)
all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);»;
2)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Giovani ovini e caprini domestici
»;
b)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»;
3)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età pari o superiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»;
b)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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