Art. 6

Riesportazione di prodotti trasformati

In vigore dal 31 ott 2025
Riesportazione di prodotti trasformati La riesportazione di prodotti trasformati di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione è considerata importazione ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
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