Art. 4

Presentazione di una dichiarazione di ricevimento

In vigore dal 31 ott 2025
Presentazione di una dichiarazione di ricevimento 1.   Il ricevente dichiara di aver ricevuto le merci mediante una dichiarazione di ricevimento («dichiarazione di ricevimento»). 2.   La dichiarazione di ricevimento è presentata senza indugio, e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento, utilizzando procedimenti informatici presso l’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva. 3.   La dichiarazione di ricevimento contiene i dati di cui all’allegato I ed è corredata da documenti giustificativi. 4.   L’autorità doganale può consentire la presentazione della dichiarazione di ricevimento mediante mezzi diversi dai procedimenti informatici. In tal caso il ricevente presenta la dichiarazione di ricevimento in una delle seguenti forme: a) in formato cartaceo, utilizzando il modulo di cui all’allegato II in originale, insieme a una copia, corredato dei documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo; b) per posta elettronica, utilizzando lo stesso formato del modulo di cui all’allegato II, unitamente ai documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo. 5.   Quando riceve una dichiarazione di ricevimento, l’autorità doganale verifica la validità del numero di conto CBAM di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/956, registra la dichiarazione di ricevimento e ne comunica la ricezione. 6.   Se si utilizza il formato di cui al paragrafo 4, lettera a), l’autorità doganale conserva l’originale della dichiarazione di ricevimento e ne restituisce una copia al ricevente una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5. 7.   Se si utilizza il formato di cui al paragrafo 4, lettera b), l’autorità doganale invia un avviso di ricevimento una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5. L’autorità doganale può decidere di accettare solo uno dei due formati di cui al paragrafo 4. In tal caso provvede affinché tale decisione sia resa pubblica.
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Presentazione di una dichiarazione di ricevimento (Art. 4 Regolamento (UE) 2025/2210) — Testo vigente | Portale Normativo