Art. 7
Segnalazione delle soglie aggregate ai fini della valutazione dell’osservanza dell’obbligo del conto attivo
In vigore dal 29 ott 2025
Segnalazione delle soglie aggregate ai fini della valutazione dell’osservanza dell’obbligo del conto attivo
1. Ogni sei mesi le controparti comunicano alla rispettiva autorità competente le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato II del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato II del presente regolamento sono comunicate a livello della controparte. Tuttavia se la controparte appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell’Unione di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le informazioni di cui alla tabella 2 dell’allegato II del presente regolamento sono comunicate anche a livello di eventuali imprese figlie all’interno e all’esterno dell’Unione.
Storico versioni
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