Art. 5

Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi

In vigore dal 29 ott 2025
Obbligo di rappresentatività per i derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi 1.   Le controparti soggette all’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 che compensano derivati OTC su tassi di interesse denominati in zloty polacchi compensano almeno il numero minimo di negoziazioni richiesto di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 nella sottocategoria più importante presso una CCP autorizzata per ciascuna categoria di derivati denominati in zloty polacchi di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (4). 2.   Per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1, le controparti di cui a tale paragrafo individuano la sottocategoria più importante in cui compensano il maggior numero di negoziazioni mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. La sottocategoria più importante è selezionata per ciascuna categoria di derivati di cui al paragrafo 1 tra le sottocategorie indicate rispettivamente nelle tabelle 4 e 5 dell’allegato I del presente regolamento e nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3. 3.   Per i derivati su tassi di interesse denominati in zloty polacchi, il periodo di riferimento di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 4, quinto comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 648/2012 è di 12 mesi. 4.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le controparti sono in grado di dimostrare all’autorità competente interessata che non vi sono differenze sistematiche o sostanziali nelle dimensioni e nelle scadenze medie delle negoziazioni tra i derivati compensati presso una CCP autorizzata e i derivati compensati mediante un servizio di compensazione di rilevanza sistemica significativa.
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