Art. 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1646
In vigore dal 27 ott 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1646
Il regolamento delegato (UE) 2018/1646 è così modificato:
(1)
all’ è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. I dati personali relativi all’onorabilità dell’organo di gestione dell’amministratore di indici di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza laddove un comitato separato svolga la funzione di sorveglianza, sono conservati dall’amministratore di indici di riferimento richiedente e dalle autorità competenti per tutto il tempo necessario a valutare la domanda iniziale e per la vigilanza continua, a seconda del caso, e non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell’interessato.»
;
(2)
è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Formato della domanda
La domanda di cui all’ è presentata con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione nel diritto nazionale applicabile. I mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni. Ogni documento presentato indica chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento si riferisce.»
;
(3)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;
(4)
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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