Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645

In vigore dal 27 ott 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645 Il regolamento delegato (UE) 2018/1645 è così modificato: (1) all’ è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   I dati personali relativi all’onorabilità dell’organo di gestione dell’amministratore di indici di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza laddove un comitato separato svolga la funzione di sorveglianza, sono conservati dall’amministratore di indici di riferimento richiedente e dall’ESMA per il tempo necessario a valutare la domanda iniziale e per la vigilanza continua, a seconda del caso, e non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell’interessato.» ; (2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La domanda di riconoscimento è presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale.» ; b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «2.   La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici.» ; (3) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Informazioni da fornire per specifiche tipologie di indici di riferimento 1.   Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse: a) presenta le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento; b) precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell’articolo 18 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici. 2.   Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per le merci: a) presenta le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento; b) precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell’articolo 19 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici.» ; (4) l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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