Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645
In vigore dal 27 ott 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645
Il regolamento delegato (UE) 2018/1645 è così modificato:
(1)
all’ è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. I dati personali relativi all’onorabilità dell’organo di gestione dell’amministratore di indici di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza laddove un comitato separato svolga la funzione di sorveglianza, sono conservati dall’amministratore di indici di riferimento richiedente e dall’ESMA per il tempo necessario a valutare la domanda iniziale e per la vigilanza continua, a seconda del caso, e non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell’interessato.»
;
(2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di riconoscimento è presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale.»
;
b)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici.»
;
(3)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Informazioni da fornire per specifiche tipologie di indici di riferimento
1. Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse:
a)
presenta le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento;
b)
precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell’articolo 18 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici.
2. Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per le merci:
a)
presenta le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento;
b)
precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell’articolo 19 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici.»
;
(4)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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