Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 ott 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«titolare del regime»: un soggetto o un gruppo di soggetti responsabili dello sviluppo e del mantenimento di un regime di valutazione della conformità;
(2)
«decisione di certificazione»: una decisione di certificazione che fa seguito a una valutazione della conformità effettuata da un organismo di valutazione della conformità, con la quale tale organismo conferma positivamente o negativamente la conformità di un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e del servizio fiduciario qualificato da esso prestato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555;
(3)
«certificato di conformità»: un documento con cui un organismo di valutazione della conformità attesta una decisione di certificazione che conferma positivamente che un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e il servizio fiduciario qualificato da esso prestato sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555;
(4)
«regime di valutazione della conformità»: una serie di norme e procedure che gli organismi di valutazione della conformità devono utilizzare per valutare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555;
(5)
«relazione di valutazione della conformità»: un documento che fornisce informazioni dettagliate, se del caso complementari a quelle contenute in una decisione di certificazione e nel relativo certificato di conformità, sul metodo utilizzato per effettuare, conformemente a un regime di valutazione della conformità, una valutazione della conformità di un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e del servizio fiduciario qualificato da esso prestato ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555 e sui risultati della valutazione della conformità;
(6)
«accreditamento»: l’accreditamento definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
(7)
«accreditamento con ambito flessibile»: un accreditamento in cui le specifiche attività di valutazione della conformità per le quali è chiesto o è stato concesso l’accreditamento sono espresse per consentire agli organismi di valutazione della conformità di apportare modifiche alla metodologia e ad altri parametri che rientrano nella competenza dell’organismo di valutazione della conformità, come confermato dall’organismo nazionale di accreditamento;
(8)
«organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento definito all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2162:oj#art-1