Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «titolare del regime»: un soggetto o un gruppo di soggetti responsabili dello sviluppo e del mantenimento di un regime di valutazione della conformità; (2) «decisione di certificazione»: una decisione di certificazione che fa seguito a una valutazione della conformità effettuata da un organismo di valutazione della conformità, con la quale tale organismo conferma positivamente o negativamente la conformità di un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e del servizio fiduciario qualificato da esso prestato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555; (3) «certificato di conformità»: un documento con cui un organismo di valutazione della conformità attesta una decisione di certificazione che conferma positivamente che un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e il servizio fiduciario qualificato da esso prestato sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555; (4) «regime di valutazione della conformità»: una serie di norme e procedure che gli organismi di valutazione della conformità devono utilizzare per valutare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555; (5) «relazione di valutazione della conformità»: un documento che fornisce informazioni dettagliate, se del caso complementari a quelle contenute in una decisione di certificazione e nel relativo certificato di conformità, sul metodo utilizzato per effettuare, conformemente a un regime di valutazione della conformità, una valutazione della conformità di un determinato prestatore di servizi fiduciari qualificato e del servizio fiduciario qualificato da esso prestato ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555 e sui risultati della valutazione della conformità; (6) «accreditamento»: l’accreditamento definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; (7) «accreditamento con ambito flessibile»: un accreditamento in cui le specifiche attività di valutazione della conformità per le quali è chiesto o è stato concesso l’accreditamento sono espresse per consentire agli organismi di valutazione della conformità di apportare modifiche alla metodologia e ad altri parametri che rientrano nella competenza dell’organismo di valutazione della conformità, come confermato dall’organismo nazionale di accreditamento; (8) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento definito all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008.
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