Art. 4

Misure di trattamento dei rischi

In vigore dal 27 ott 2025
Misure di trattamento dei rischi 1.   In conformità alle politiche di cui all’, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati pianificano, documentano e attuano misure di trattamento dei rischi e, in particolare, svolgono i seguenti compiti: a) individuare le misure adeguate per il trattamento dei rischi e attribuirvi la priorità; b) selezionare, approvare e documentare le misure di trattamento dei rischi prescelte, compresi i relativi requisiti di sicurezza e procedure operative, in un piano di trattamento dei rischi, e individuare il responsabile dell’attuazione di tali misure e i tempi di attuazione ad esse associati; c) monitorare costantemente l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi. 2.   Il piano di trattamento dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), fornisce in modo comprensibile i motivi che giustificano l’accettazione dei rischi residui. 3.   Nell’ambito delle misure di trattamento dei rischi di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati provvedono altresì a: a) verificare, se del caso, l’identità degli utenti del servizio fiduciario in maniera diretta o tramite terzi e pubblicare informazioni sui metodi di verifica dell’identità utilizzati; b) al fine di fornire prove nei procedimenti giudiziari e di garantire la continuità del servizio, registrare e conservare in modo sicuro per il tempo necessario conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari non qualificato, le seguenti informazioni: — tutte le informazioni pertinenti raccolte durante il processo di registrazione e di onboarding degli utenti di servizi fiduciari, compresa, se del caso, la verifica dell’identità di tali utenti, — i dati di autenticazione assegnati all’utente del servizio fiduciario, se del caso, e — qualsiasi modifica dello stato dei certificati a chiave pubblica o di altro materiale crittografico utilizzato nella prestazione del servizio fiduciario; c) garantire, se del caso, che i dati di autenticazione assegnati all’utente del servizio fiduciario siano univoci. 4.   Nell’individuare, selezionare e approvare le misure di trattamento dei rischi idonee, come pure nel definirne l’ordine di priorità, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati tengono conto dei seguenti elementi: a) i risultati della valutazione dei rischi di cui all’; b) l’efficacia delle misure di trattamento dei rischi; c) le valutazioni della conformità; d) gli incidenti significativi; e) i costi di attuazione in relazione ai benefici attesi; f) la classificazione appropriata delle risorse applicabile; g) l’analisi dell’impatto sulle attività aziendali dei rischi individuati conformemente all’. 5.   Gli organi di gestione dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati approvano i rischi residui che permangono dopo l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi previste dal piano di trattamento dei rischi. 6.   I prestatori di servizi fiduciari non qualificati esaminano, documentano e, se del caso, aggiornano i risultati della valutazione dei rischi e il piano di trattamento dei rischi a intervalli pianificati, e almeno una volta all’anno, nonché in caso di cambiamenti significativi dell’infrastruttura, delle operazioni o dei rischi, o di incidenti significativi. 7.   I prestatori di servizi fiduciari non qualificati garantiscono la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).
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