Art. 4
Misure di trattamento dei rischi
In vigore dal 27 ott 2025
Misure di trattamento dei rischi
1. In conformità alle politiche di cui all’, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati pianificano, documentano e attuano misure di trattamento dei rischi e, in particolare, svolgono i seguenti compiti:
a)
individuare le misure adeguate per il trattamento dei rischi e attribuirvi la priorità;
b)
selezionare, approvare e documentare le misure di trattamento dei rischi prescelte, compresi i relativi requisiti di sicurezza e procedure operative, in un piano di trattamento dei rischi, e individuare il responsabile dell’attuazione di tali misure e i tempi di attuazione ad esse associati;
c)
monitorare costantemente l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi.
2. Il piano di trattamento dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), fornisce in modo comprensibile i motivi che giustificano l’accettazione dei rischi residui.
3. Nell’ambito delle misure di trattamento dei rischi di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati provvedono altresì a:
a)
verificare, se del caso, l’identità degli utenti del servizio fiduciario in maniera diretta o tramite terzi e pubblicare informazioni sui metodi di verifica dell’identità utilizzati;
b)
al fine di fornire prove nei procedimenti giudiziari e di garantire la continuità del servizio, registrare e conservare in modo sicuro per il tempo necessario conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari non qualificato, le seguenti informazioni:
—
tutte le informazioni pertinenti raccolte durante il processo di registrazione e di onboarding degli utenti di servizi fiduciari, compresa, se del caso, la verifica dell’identità di tali utenti,
—
i dati di autenticazione assegnati all’utente del servizio fiduciario, se del caso, e
—
qualsiasi modifica dello stato dei certificati a chiave pubblica o di altro materiale crittografico utilizzato nella prestazione del servizio fiduciario;
c)
garantire, se del caso, che i dati di autenticazione assegnati all’utente del servizio fiduciario siano univoci.
4. Nell’individuare, selezionare e approvare le misure di trattamento dei rischi idonee, come pure nel definirne l’ordine di priorità, i prestatori di servizi fiduciari non qualificati tengono conto dei seguenti elementi:
a)
i risultati della valutazione dei rischi di cui all’;
b)
l’efficacia delle misure di trattamento dei rischi;
c)
le valutazioni della conformità;
d)
gli incidenti significativi;
e)
i costi di attuazione in relazione ai benefici attesi;
f)
la classificazione appropriata delle risorse applicabile;
g)
l’analisi dell’impatto sulle attività aziendali dei rischi individuati conformemente all’.
5. Gli organi di gestione dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati approvano i rischi residui che permangono dopo l’attuazione delle misure di trattamento dei rischi previste dal piano di trattamento dei rischi.
6. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati esaminano, documentano e, se del caso, aggiornano i risultati della valutazione dei rischi e il piano di trattamento dei rischi a intervalli pianificati, e almeno una volta all’anno, nonché in caso di cambiamenti significativi dell’infrastruttura, delle operazioni o dei rischi, o di incidenti significativi.
7. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati garantiscono la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).
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