Art. 3

Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi

In vigore dal 27 ott 2025
Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi I prestatori di servizi fiduciari non qualificati individuano, documentano e valutano tutti i rischi di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 conformemente alle politiche di gestione dei rischi di cui all’ e in particolare: a) individuano i rischi in relazione a terzi; b) individuano i singoli punti di vulnerabilità potenziali nella prestazione di servizi fiduciari; c) valutano i rischi individuati sulla base dei criteri di rischio di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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