Art. 3
Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi
In vigore dal 27 ott 2025
Individuazione, documentazione e valutazione dei rischi
I prestatori di servizi fiduciari non qualificati individuano, documentano e valutano tutti i rischi di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 conformemente alle politiche di gestione dei rischi di cui all’ e in particolare:
a)
individuano i rischi in relazione a terzi;
b)
individuano i singoli punti di vulnerabilità potenziali nella prestazione di servizi fiduciari;
c)
valutano i rischi individuati sulla base dei criteri di rischio di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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