Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 23 ott 2025
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2029. Tuttavia le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 13 maggio 2026: a) , punto 1), lettere d), i) e k); b) allegato I, punto 2), lettera e), del presente regolamento, nella misura in cui riguarda l’allegato I (parte ATCO), punto ATCO.B.025, lettera a), punti 1) e 3), del regolamento (UE) 2015/340; c) allegato I (parte ATCO), punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340; d) allegato III, punto 2.
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