Art. 3
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 23 ott 2025
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2029.
Tuttavia le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 13 maggio 2026:
a)
, punto 1), lettere d), i) e k);
b)
allegato I, punto 2), lettera e), del presente regolamento, nella misura in cui riguarda l’allegato I (parte ATCO), punto ATCO.B.025, lettera a), punti 1) e 3), del regolamento (UE) 2015/340;
c)
allegato I (parte ATCO), punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340;
d)
allegato III, punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2143:oj#art-3