Art. 1

In vigore dal 22 ott 2025
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato: (1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»; (2) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg_del:2025:2150:oj#art-1

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