Art. 1
In vigore dal 22 ott 2025
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:2150:oj#art-1