Art. 2

In vigore dal 22 ott 2025
1.   L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, come modificato dall’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/57, è così modificato: «Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd B773» è sostituito da: «Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd B773». 2.   A decorrere dal 10 luglio 2024 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd, si applica a Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd. 3.   Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità della normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd a partire dal 10 luglio 2024.
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