Art. 1
In vigore dal 22 ott 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd
19,2 %
B772
Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd
0 %
B773
Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd
0 %
B774
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese tranne Giant (China) Co. Ltd. — Codice addizionale TARIC C329
48,5 %
B999
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Indonesia
P.T. Insera Sena
B765
PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle)
B766
P.T. Terang Dunia Internusa (United Bike)
B767
Sri Lanka
Asiabike Industrial Limited
B768
BSH Ventures (Private) Limited
B769
Samson Bikes (Pvt) Ltd
B770
Tunisia
Euro Cycles SA
B771
Look Design System SA
C206
4. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Cambogia
A and J (Cambodia) Co., Ltd
C035
Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd
C036
Speedtech Industrial Co. Ltd
C037
Bestway Industrial Co. Ltd
C037
Filippine
Procycle Industrial Inc
C038
5. È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Il dazio antidumping definitivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui ai paragrafi 3 e 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’organismo che rilascia tale fattura identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di (biciclette) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
7. L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o ottobre 1990 e il 30 settembre 1991 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
8. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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