Art. 72
Informazioni senza richiesta preventiva
In vigore dal 17 ott 2025
Informazioni senza richiesta preventiva
Ciascuno Stato membro costiero trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione, in formato elettronico (un file strutturato con valori separati da virgola o un altro formato di file standardizzato per lo scambio di dati spaziali che consenta il trattamento automatizzato da parte dei sistemi di altri Stati membri e della Commissione), un elenco completo delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine, espresse in gradi decimali, utilizzando il sistema geodetico mondiale 1984) che delimitano la sua zona economica esclusiva o altra zona di pesca soggetta ai suoi diritti di sovranità e alla sua giurisdizione. Esso comunica inoltre in tempo utile agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate prima che essa prenda effetto.
Storico versioni
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