Art. 72

Informazioni senza richiesta preventiva

In vigore dal 17 ott 2025
Informazioni senza richiesta preventiva Ciascuno Stato membro costiero trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione, in formato elettronico (un file strutturato con valori separati da virgola o un altro formato di file standardizzato per lo scambio di dati spaziali che consenta il trattamento automatizzato da parte dei sistemi di altri Stati membri e della Commissione), un elenco completo delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine, espresse in gradi decimali, utilizzando il sistema geodetico mondiale 1984) che delimitano la sua zona economica esclusiva o altra zona di pesca soggetta ai suoi diritti di sovranità e alla sua giurisdizione. Esso comunica inoltre in tempo utile agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate prima che essa prenda effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo