Art. 70
Trasmissione delle richieste e risposte
In vigore dal 17 ott 2025
Trasmissione delle richieste e risposte
1. Le richieste sono trasmesse esclusivamente dall'autorità unica dello Stato membro richiedente, dalla Commissione o dall'EFCA all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.
2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta e, ove possibile, elettronica.
3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro richiedente e le risposte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interpellato.
Storico versioni
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