Art. 43
Condizioni di conservazione e procedure di immagazzinaggio
In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni di conservazione e procedure di immagazzinaggio
1. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione di sostanze attive sono conservati e manipolati in condizioni adeguate (ad esempio temperatura e umidità controllate, se necessario) per garantirne la qualità ed evitare la degradazione, la contaminazione e la contaminazione crociata.
2. Quando le condizioni di conservazione sono critiche per il mantenimento delle caratteristiche dei materiali, si conservano le registrazioni di tali condizioni.
3. I materiali conservati in fusti in fibra, sacchi o scatole si conservano in posizione elevata rispetto al pavimento, e se del caso sono opportunamente distanziati per consentire la pulizia e l'ispezione.
4. I materiali sono conservati per un periodo di tempo che non incida negativamente sulla loro qualità e sono controllati in modo da utilizzare per prime le scorte più vecchie.
5. Alcuni materiali in contenitori idonei possono essere conservati all'esterno, a condizione che le etichette identificative rimangano leggibili e che i contenitori siano adeguatamente puliti prima dell'apertura e dell'uso.
6. I materiali respinti sono identificati e controllati nell'ambito di un sistema di quarantena concepito per impedirne l'uso non autorizzato nella fabbricazione.
7. Sono previste aree separate per la conservazione di materiali sottoposti a quarantena, respinti, restituiti o richiamati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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