Art. 43

Condizioni di conservazione e procedure di immagazzinaggio

In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni di conservazione e procedure di immagazzinaggio 1.   Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione di sostanze attive sono conservati e manipolati in condizioni adeguate (ad esempio temperatura e umidità controllate, se necessario) per garantirne la qualità ed evitare la degradazione, la contaminazione e la contaminazione crociata. 2.   Quando le condizioni di conservazione sono critiche per il mantenimento delle caratteristiche dei materiali, si conservano le registrazioni di tali condizioni. 3.   I materiali conservati in fusti in fibra, sacchi o scatole si conservano in posizione elevata rispetto al pavimento, e se del caso sono opportunamente distanziati per consentire la pulizia e l'ispezione. 4.   I materiali sono conservati per un periodo di tempo che non incida negativamente sulla loro qualità e sono controllati in modo da utilizzare per prime le scorte più vecchie. 5.   Alcuni materiali in contenitori idonei possono essere conservati all'esterno, a condizione che le etichette identificative rimangano leggibili e che i contenitori siano adeguatamente puliti prima dell'apertura e dell'uso. 6.   I materiali respinti sono identificati e controllati nell'ambito di un sistema di quarantena concepito per impedirne l'uso non autorizzato nella fabbricazione. 7.   Sono previste aree separate per la conservazione di materiali sottoposti a quarantena, respinti, restituiti o richiamati.
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