Art. 40
Contenitori
In vigore dal 17 ott 2025
Contenitori
1. I contenitori offrono un'adeguata protezione contro il deterioramento o la contaminazione delle sostanze attive o dei relativi intermedi, che potrebbero verificarsi durante il trasporto e la conservazione.
2. I contenitori sono puliti e, qualora ciò sia giustificato dalla natura delle sostanze attive o dei relativi intermedi, sanificati per garantirne l'idoneità all'uso cui sono destinati. Tali contenitori non hanno proprietà reattive, additive o assorbenti tali da alterare la qualità delle sostanze attive o dei relativi intermedi oltre i limiti specificati.
3. Ogniqualvolta sono riutilizzati, i contenitori sono sottoposti a pulizia secondo procedure documentate, e tutte le etichette precedenti sono rimosse o cancellate.
Storico versioni
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