Art. 7
Autoispezione
In vigore dal 17 ott 2025
Autoispezione
1. Sono efettuate autoispezioni per monitorare l’attuazione delle disposizioni riguardanti il personale, i locali, le attrezzature, la documentazione, la produzione, il controllo della qualità e il rilascio dei lotti e le modalità di trattamento dei reclami e dei richiami relativi alla qualità, al fine di verificarne l’idoneità a garantire che i medicinali veterinari soddisfino le norme di qualità richieste e rispettino i termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e la buona pratica di fabbricazione.
2. Le autoispezioni sono effettuate a intervalli predefiniti da persone non coinvolte nelle attività sottoposte ad audit.
3. Le autoispezioni sono registrate. Le relazioni comprendono le osservazioni formulate e, se del caso, le proposte di misure correttive. Le azioni intraprese successivamente sono anch’esse registrate.
Storico versioni
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