Art. 31
Materiali respinti, recuperati e restituiti
In vigore dal 17 ott 2025
Materiali respinti, recuperati e restituiti
1. I materiali respinti sono chiaramente contrassegnati come tali e conservati separatamente in aree ad accesso riservato. Essi sono restituiti ai fornitori o, se del caso, riprocessati o distrutti. Qualunque essa sia, l’azione intrapresa è approvata e registrata da personale autorizzato.
2. Il riprocessamento dei materiali respinti può essere accettata solo in via eccezionale a condizione che la qualità del prodotto finale non ne risulti influenzata, e che le specifiche stabilite nell’autorizzazione all’immissione in commercio siano rispettate. Il recupero di materiali conformi alle specifiche richieste provenienti da un lotto distinto è possibile soltanto previa valutazione dei rischi, inclusi eventuali effetti sul periodo di validità. Sono tenute le relative registrazioni.
3. Il servizio di controllo della qualità valuta la necessità di prove aggiuntive su qualsiasi prodotto finito che sia stato riprocessato o in cui sia stato incorporato un materiale rilavorato.
4. I prodotti restituiti che siano usciti dal controllo del fabbricante sono distrutti, tranne nel caso in cui la loro qualità sia confermata dal servizio di controllo della qualità. Nel compiere tale valutazione è tenuto conto della natura del prodotto, delle condizioni in cui si trova e della sua storia, delle eventuali condizioni speciali di conservazione e del tempo trascorso da quando era stato rilasciato. Qualora sorgano dubbi in merito alla sua qualità, il prodotto non è considerato idoneo a un nuovo rilascio o al riutilizzo. Ogni azione intrapresa è registrata.
Storico versioni
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