Art. 20

Sistema di documentazione

In vigore dal 17 ott 2025
Sistema di documentazione 1.   È istituito e mantenuto un sistema di documentazione adeguato per conseguire gli obiettivi del sistema di qualità farmaceutica. 2.   Il sistema di documentazione comprende l’insieme esaustivo delle istruzioni e delle specifiche, nonché altra documentazione pertinente al sistema di qualità farmaceutica, e garantisce la conservazione delle registrazioni delle attività che possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla qualità dei medicinali veterinari. 3.   Il contenuto dei documenti è privo di ambiguità ed è tenuto aggiornato. 4.   La documentazione può essere conservata in varie forme e i requisiti di cui al presente capo sono applicati indipendentemente dalla forma. Qualora siano utilizzati sistemi elettronici, fotografici, di videoregistrazione o altri sistemi di trattamento dei dati, tali sistemi sono preventivamente convalidati per garantire che siano idonei alla memorizzazione dei dati durante il periodo di conservazione richiesto.
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Sistema di documentazione (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo