Art. 10
Formazione
In vigore dal 17 ott 2025
Formazione
1. Tutto il personale riceve una formazione iniziale e continua attinente ai compiti assegnati. È impartita una formazione sul sistema di qualità farmaceutica e sulla buona pratica di fabbricazione al personale che, per svolgere i propri compiti, deve accedere alle aree di produzione e di stoccaggio o ai laboratori di controllo, nonché per altro personale le cui attività possono incidere sulla qualità del prodotto. Il personale che lavora in aree in cui la contaminazione costituisce un pericolo, come le aree pulite o le aree in cui sono manipolati materiali altamente attivi, tossici, infettivi o sensibilizzanti, riceve una formazione specifica. La formazione comprende anche i programmi di igiene di cui all’.
2. L’efficacia pratica della formazione è valutata periodicamente. Le registrazioni relative alla formazione sono conservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2091:oj#art-10