Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 ott 2025
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari. 2.   La fabbricazione di medicinali veterinari sterili e la fabbricazione asettica sono conformi ai requisiti supplementari di cui all’allegato I. 3.   La fabbricazione di medicinali veterinari biologici e immunologici è conforme ai requisiti supplementari di cui all’allegato II. Il presente regolamento tuttavia non si applica ai medicinali veterinari immunologici inattivati fabbricati con patogeni e antigeni ottenuti da un animale o da animali in un’unità epidemiologica e impiegati per il trattamento di tale animale o tali animali nella stessa unità epidemiologica o per il trattamento di un animale o di animali in un’unità per la quale è stata confermata una correlazione epidemiologica. 4.   Requisiti supplementari e adeguamenti specifici ai requisiti di cui al presente regolamento sono stabiliti nell’allegato III per i medicinali veterinari seguenti: (a) i medicinali veterinari vegetali; (b) i medicinali veterinari destinati a essere incorporati in mangimi medicati; (c) i medicinali veterinari ectoparassiticidi per applicazione esterna; (d) i liquidi, le creme e gli unguenti; (e) i gas medicinali; (f) gli aerosol dosati pressurizzati per inalazione. 5.   Sebbene il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento dimostri la conformità alla buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari, possono essere applicati approcci alternativi ai requisiti di cui al presente regolamento qualora sia debitamente giustificato che l’approccio alternativo è in grado di conseguire gli stessi obiettivi e che sono garantite la qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale veterinario in questione come pure la conformità ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo