Art. 22
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 17 ott 2025
Trattamento dei dati personali
1. La Commissione è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini della realizzazione delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei relativi aggiornamenti a norma del presente regolamento.
2. Le categorie di dati personali necessari per la finalità di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
a)
l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'affiliazione dei rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JCA;
b)
l'identità e l'indirizzo di posta elettronica dei singoli esperti nei casi seguenti:
1)
gli esperti sono considerati competenti ai fini della valutazione clinica congiunta o del suo aggiornamento;
2)
sono selezionati per essere consultati nell'ambito di una valutazione clinica congiunta o del suo aggiornamento;
3)
sono consultati nell'ambito di una valutazione clinica congiunta o del suo aggiornamento;
c)
l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'affiliazione dei rappresentanti degli sviluppatori di tecnologie sanitarie dei dispositivi medici;
d)
l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'affiliazione dei rappresentanti dei membri della rete di portatori di interessi istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282.
3. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nel sottogruppo JCA hanno accesso solo alle parti del sistema sicuro della piattaforma informatica HTA pertinenti allo svolgimento dei loro compiti. I rappresentanti possono collaborare, attraverso la piattaforma informatica HTA, con altri rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento o nel sottogruppo JCA di cui fanno parte, ai fini della realizzazione delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei relativi aggiornamenti.
4. I dati personali dei pazienti che partecipano alle valutazioni cliniche congiunte e ai relativi aggiornamenti non possono essere pubblicati.
5. La Commissione conserva i dati personali di cui al paragrafo 2 solo per il tempo necessario alla finalità di cui al paragrafo 1 e per non oltre 15 anni dalla data in cui l'interessato non partecipa più alla valutazione clinica congiunta. La Commissione riesamina ogni due anni la necessità di conservare i dati personali.
La Commissione conserva i dati personali dei singoli esperti non selezionati per partecipare a una valutazione clinica congiunta solo per il tempo necessario a garantire la disponibilità delle opportune competenze specialistiche approfondite nella valutazione clinica congiunta e per non più di tre anni dopo la data in cui la Commissione ha ricevuto tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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