Art. 5
Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato
In vigore dal 13 ott 2025
Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.
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