Art. 4
Valutazione di conformità
In vigore dal 13 ott 2025
Valutazione di conformità
1. La procedura per valutare la conformità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione, descritti rispettivamente nell’allegato IV e nell’allegato V della direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene:
a)
i valori dichiarati dei parametri elencati nell’allegato II, punto 6, del presente regolamento, se applicabili;
b)
le informazioni sul prodotto fornite conformemente ai punti da 2 a 6 del medesimo allegato; e
c)
i dettagli e i risultati dei calcoli svolti conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
3. Se le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un particolare modello sono state ottenute con uno dei due metodi seguenti, la documentazione comprende i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi:
a)
informazioni ottenute da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante; oppure
b)
informazioni ottenute dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi.
4. La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.
Storico versioni
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