Art. 14

Tenore massimo d’acqua nelle carni di pollame

In vigore dal 6 ott 2025
Tenore massimo d’acqua nelle carni di pollame 1.   Le carcasse di pollo congelate e surgelate possono essere commercializzate all’interno dell’Unione soltanto se il loro tenore d’acqua, determinato con il metodo di analisi di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, non supera i valori tecnicamente inevitabili di cui all’allegato VII del presente regolamento. 2.   I tagli di pollo freschi, congelati e surgelati possono essere commercializzati all’interno dell’Unione soltanto se il loro tenore d’acqua, determinato con il metodo di analisi di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, non supera i valori tecnicamente inevitabili di cui all’allegato VIII del presente regolamento: a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle; b) petto di pollo, con pelle; c) sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta, quarto della coscia, con pelle; d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle; e) petto di tacchino, con pelle; f) sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle; g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle. 3.   I livelli massimi di acqua assorbita nelle carcasse di polli negli impianti di macellazione sono stabiliti nell’allegato IX. 4.   L’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la commercializzazione di carni di pollame non conformi ai paragrafi 1 o 2 a condizione che l’imballaggio sia contrassegnato da una fascetta o un’etichetta recanti, in lettere maiuscole rosse, almeno una delle diciture di cui all’allegato X. Tali indicazioni sono apposte in un punto ben visibile, in maniera che risultino chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono essere in alcun modo occultate, segnate o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un’altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.
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