Art. 10

Menzioni riservate facoltative

In vigore dal 6 ott 2025
Menzioni riservate facoltative 1.   Fatti salvi altri sistemi di etichettatura che riguardano altre forme di allevamento e che sono disciplinati dalla normativa dell’Unione, i seguenti termini e i termini corrispondenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione elencati nell’allegato V possono figurare sull’etichettatura dei prodotti di cui all’ solo se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all’allegato VI: a) «alimentato con il … % di …»; b) «estensivo al coperto»; c) «all’aperto»; d) «rurale all’aperto»; e) «rurale in libertà». Ai termini di cui al primo comma possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento. Gli unici termini che possono essere utilizzati per designare prodotti provenienti da animali allevati all’aperto sono quelli elencati al primo comma, lettere c), d) ed e). Per un prodotto diverso da quelli che soddisfano le condizioni per essere etichettati con le indicazioni di cui al primo comma, lettere c), d) o e), non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o qualsiasi forma di pubblicità o di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto proviene da animali allevati all’aperto. Quando sull’etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di foie gras figura l’indicazione della forma di allevamento all’aperto di cui al primo paragrafo, lettere c), d) ed e), occorre indicare anche i termini «per la produzione di foie gras». 2.   L’età dell’animale alla macellazione o la durata del periodo d’ingrasso possono figurare sull’etichettatura soltanto se è utilizzato uno dei termini indicate al paragrafo 1 e purché l’età non sia inferiore a quella specificata nell’allegato VI, lettere b), c) o d). Tuttavia ciò non si applica ai prodotti di cui all’, punto 1), lettera a), punto iv). 3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell’allegato VI che si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con il diritto dell’Unione. 4.   I provvedimenti nazionali di natura tecnica di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione. 5.   Gli Stati membri possono prevedere l’uso, da parte degli operatori del settore alimentare, di termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 e figuranti nell’allegato VI, a condizione che: a) tali termini siano coerenti con il metodo di fabbricazione del prodotto e non inducano in errore i consumatori; b) tali termini non creino confusione con quelle di cui ai paragrafi 1 e 2; c) le caratteristiche del prodotto siano documentate; d) siano attuati controlli adeguati sotto il controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato. 6.   Una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, gli Stati membri notificano alla Commissione tali termini nazionali prima di qualsiasi utilizzo da parte degli operatori del settore alimentare. La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni notifica di tali termini e le pubblica sul sito web Europa. 7.   In qualsiasi momento, e su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure nazionali di natura tecnica di cui al paragrafo 3 e dei termini nazionali di cui al paragrafo 5.
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Menzioni riservate facoltative (Art. 10 Regolamento (UE) 2026/343) — Testo vigente | Portale Normativo