Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2017/2107

In vigore dal 6 ott 2025
Modifica del regolamento (UE) 2017/2107 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal seguente: «4.   Dal 1o gennaio 2026 gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative.».
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