Art. 1
Modifica del regolamento (UE) 2017/2107
In vigore dal 6 ott 2025
Modifica del regolamento (UE) 2017/2107
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal seguente:
«4. Dal 1o gennaio 2026 gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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