Art. 41

Informazioni da rendere pubbliche

In vigore dal 29 set 2025
Informazioni da rendere pubbliche Le informazioni che l’Ufficio è tenuto a rendere pubbliche, a norma del regolamento (UE) 2023/2411, del regolamento delegato C(2025) 9101 e del presente regolamento, sono rese pubbliche tramite il sistema informatico di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, salvo espressa disposizione contraria.
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Informazioni da rendere pubbliche (Art. 41 Regolamento (UE) 2025/1956) — Testo vigente | Portale Normativo