Art. 41
Informazioni da rendere pubbliche
In vigore dal 29 set 2025
Informazioni da rendere pubbliche
Le informazioni che l’Ufficio è tenuto a rendere pubbliche, a norma del regolamento (UE) 2023/2411, del regolamento delegato C(2025) 9101 e del presente regolamento, sono rese pubbliche tramite il sistema informatico di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, salvo espressa disposizione contraria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1956:oj#art-41