Art. 39

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

In vigore dal 29 set 2025
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni 1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411, al regolamento delegato C(2025) 9101 e al presente regolamento si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dall’Ufficio tramite il suo sistema digitale o, se del caso, dalla Commissione nell’apposita casella di posta elettronica funzionale. 2.   Nei casi in cui la comunicazione prevenuta sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, l’Ufficio ne informa il mittente invitandolo ad effettuare la ritrasmissione tramite il sistema digitale entro il termine indicato dall’Ufficio stesso. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricevimento della trasmissione iniziale è considerata la data di deposito o di presentazione. 3.   L’Ufficio conferma alle parti interessate il ricevimento di tutte le notifiche, comunicazioni, nonché di tutti i documenti e di tutte le informazioni, pervenuti tramite il sistema digitale, utilizzando lo stesso canale. 4.   L’Ufficio assegna un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, a ciascuna modifica, presentazione di opposizione, notifica di osservazioni, cancellazione o a ciascun ricorso. 5.   La conferma del ricevimento include almeno gli elementi seguenti: a) il numero di fascicolo; b) il nome interessato; c) il tipo di prodotto; d) la data di ricevimento.
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